21 Ott 2022

Nella nuo­va comunicazione della com­missione europea C (2022) del 19 ottobre 2022, recante la nuova “disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, svi­luppo e innovazione (Rsi)”, Bruxelles rivede e semplifica le regole sugli aiuti a sostegno dell’attività di ricer­ca, sviluppo e innovazione per agevolare sempre più le picco­ le e medie imprese e per soste­ nere la transizione verde e di­ gitale. Ma anche per promuo­vere gli investimenti a favore delle innovazioni pionieristi­ che, della ricerca di punta e delle infrastrutture di prova e sperimentazione, assicuran­do, nel contempo, il manteni­mento delle misure di salva­ guardia per garantire che le agevolazioni siano limitate a quanto necessario e non com­portino indebite distorsioni della concorrenza.
Le in­tensità di aiuto saranno pertanto in ge­nerale più basse per le attivi­tà legate allo sviluppo e all’in­novazione rispetto alle attività di ricerca.
Per determinare i costi indiretti dei progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito della loro ammissibilità viene inoltre introdotto un meccanismo di calcolo semplificato.

Le nuove intensità di aiuto
Per garantire la preve­dibilità e la parità di trattamento, le intensità massime di aiuto che la nuova disciplina prevede a favore di Rsi sono stabilite sulla base di tre criteri:
1) la vicinanza degli aiuti al mercato, come indicatore dei previsti effetti negativi e della necessità dell’aiuto, tenendo conto delle entrate potenzialmente più elevate derivanti dalle attività sovvenzionate;
2) le dimensioni del beneficiario, come indicatore delle maggiori difficoltà incontrate generalmente dalle piccole imprese nel finanziare un progetto rischioso;
3) la gravità dei fallimenti del mercato, quali le previste esternalità in termini di diffu­sione delle conoscenze.
Di conseguenza le intensità di aiuto devono essere in generale più basse per le attività legate allo sviluppo e all’innovazione che per le attività di ricerca.
Tali considerazioni si applicano allo stesso modo all’intensità di aiuto per gli incentivi alle infrastrutture di prova e sperimentazione.
Queste ultime – cofinanziate da Unione europea, agenzie, imprese comuni o altri organismi – potrebbero beneficiare di un sostegno pubblico fino al 100% dei costi di investimento ammissibili, a condizione che la necessità dell’importo del finanziamento pubblico totale (aiuti di stato e al tri finanziamenti pubblici) destinato al progetto venga dimostrata sulla base di una valutazione credibile del deficit di finanziamento, per garantire che l’importo totale del finanziamento pubblico non comporti una sovracompensazione.
Secondo la commissione, l’effetto di incentivazione si verifica quando l’aiuto modifica il comportamento di un’impresa inducendola ad intraprendere attività che, in assenza dell’aiuto, non avrebbe svolto o avrebbe svolto in modo limitato.

Costi ammissibili
I costi ammissibili per le attività di Rsi devono essere accompa­gnati dalle più recenti prove documentarie disponibili, che devono essere chiare e specifi­che. Le spese generali supple­mentari e operative, compresi i costi dei materiali, delle for­niture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, possono essere calco­ late, in alternativa, sulla base di un approccio semplificato in materia di costi sotto forma di un tasso forfettario fino al 20%, applicato ai costi totali diretti ammissibili al progetto di R&S. Qualora quest’ultimo preveda vari aspetti, ciascuno dei compiti ammissibili deve rientrare in una delle catego­rie di ricerca fondamentale/in­dustriale o sviluppo sperimen­tale.

 

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