A partire dagli ultimi anni ’90 l’Unione Europea, spinta anche dall’interesse delle multinazionali europee dell’industria chimica che volevano mantenere la leadership a livello mondiale, ha iniziato un processo di riforma della normativa in materia di sostanze chimiche. Questo percorso ha visto il coinvolgimento di molti stati membri per la stesura di un regolamento che unificasse la legislazione esistente e cioè: la Direttiva 67/548 “Sostanze Pericolose”, la Direttiva 76/769 “Restrizione alla commercializzazione e uso di Sostanze e Preparati Pericolosi”, il Regolamento 793/93 “Existing Chemicals”, la Direttiva 99/45 “Preparati Pericolosi”.
Obiettivo principale del REACh è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti (introdotti sul mercato prima del settembre 1981 e nuovi dopo il settembre 1981).
Il REACh è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
IL SUPPORTO DI CONFINDUSTRIA TOSCANA SERVIZI ALLE IMPRESE
Confindustria Toscana Servizi fornisce una serie di servizi a tutti i soggetti coinvolti dall’applicazione del Regolamento REACh in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche.
In particolare:
- Organizza in collaborazione con le Associazioni Territoriali interventi seminariali gratuti di prima informazione
- Fornisce informazioni, auditi gratuiti, assistenza tecnica e consulenza per la corretta applicazione della normativa
LA NORMATIVA
CONTATTI SERVIZIO REACh
Nicola Mione
E-mail: n.mione@confindustriatoscanaservizi.it
tel. 055 2989559 cell. 331 6886355
skype: cts_mione
Puoi anche scriverci una mai l utilizzando il box che trovi di seguito, per avere maggiori informazioni
Confindustria Toscana News - chimica
Confindustria Toscana Servizi ha stipulato una convenzione con Ambiente sc per attività di informazione e consulenza riguardo all’applicazione della normativa REACh da parte delle imprese.
Ambiente sc è una realtà d'impresa attiva nel settore della consulenza ambientale e sulle tematiche relative al Regolamento REACh, riconosciuta per la qualità dei suoi servizi e la professionalità del suo staff.
I servizi offerti in convenzione sono di seguito descritti.
Informazione sul WEB
Le pagine avranno lo scopo di illustrare le principali caratteristiche del REACh (la norma, lo scopo, gli attori, gli adempimenti, le scadenze), altre illustreranno le FAQ che saranno periodicamente aggiornate a cura di Ambiente sc.
Organizzazione di Seminari sul Regolamento REACh - GRATUITO
I seminari sono organizzati da Confindustria Toscana Servizi in collaborazione con le Associazioni Territoriali.
Ai seminari partecipano tecnici senior di Ambiente sc ed altre figure scientifico istituzionali operanti nel settore.
Le principali tematiche affrontate saranno:
- Introduzione alle disposizioni del Regolamento REACh
- L’attuazione del sistema REACh: Registrazione, Valutazione e Autorizzazione delle sostanze chimiche immesse sul mercato
- Definizione dei soggetti coinvolti nell’applicazione del regolamento REACh e quindi individuati fra tutti i settori che utilizzando chemicals, rientrano tra gli anelli della catena di approvvigionamento indicati nel Regolamento:
- Produttori
- Importatori
- Distributori
- Utilizzatori;
- Individuazione di procedure e metodologie per un’applicazione semplice ed efficace del Regolamento REACh
Audit - GRATUITO
L’audit svolto in collaborazione con Ambiente sc è da effettuarsi in azienda ed è della durata indicativa di ½ giornata.
Permette di verificare i prodotti chimici presenti dai quali sarà possibile:
- Individuare le sostanze o preparati o componenti di essi che effettivamente rientrano nel campo di applicazione del REACh
- Individuare quali sostanze o preparati o componenti di essi sono soggetti a registrazione entro le scadenze individuate dal regolamento REACh (30 novembre 2010 per sostanze prodotte o immesse sul mercato in quantitativi superiori a 1000 tonn/anno; 30 novembre 2013 per sostanze prodotte o immesse sul mercato in quantitativi superiori a 100 tonn/anno; 30 novembre 2018 per sostanze prodotte o immesse sul mercato in quantitativi superiori a 1 tonn/anno);
- Valutare la conformità delle schede dati di sicurezza;
- Definire il ruolo dell’azienda in seno al regolamento REACh (Fabbricante, Importatore, Utilizzatore a Valle);
- Individuare e valutare gli obblighi e le azioni da intraprendere da parte dell’azienda.
Al termine dell’analisi effettuata, è redatto un report dell’audit effettuato che conterrà i risultati della valutazione.
Servizio di consulenza
Qualora l’azienda, a seguito dell’audit iniziale, richieda ulteriore consulenza e servizi per il completamento degli adempimenti da assolvere per mantenersi in regola con il regolamento REACh
Contatti Servizio REACh:
Nicola Mione
E-mail: n.mione@confindustriatoscanaservizi.it
tel. 055 2989559 cell. 331 6886355 skype: cts_mione
Le sostanze chimiche e gli articoli nei quali esse sono contenute sono soggetti ai seguenti adempimenti contenuti nell’acronimo REACh:
(of) Chemicals
Il processo di registrazione richiede ai fabbricanti e agli importatori di fornire informazioni circa tutte le sostanze chimiche prodotte o importante nell’Unione europea in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l’anno.
Ai fini della registrazione essi devono trasmettere un fascicolo contenente le informazioni sulle sostanze e sui rischi che le sostanze comportano nonché le misure appropriate di gestione dei rischi.
Per quanto riguarda quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all’anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, viene richiesta una relazione sulla sicurezza chimica che documenta la valutazione della sicurezza chimica degli usi raccomandati agli utilizzatori situati a valle della catena di approvvigionamento.
Nella relazione sulla sicurezza chimica della sostanza il soggetto proponente inserisce tutti i dati chimici, fisici ed ecotossicologici a sua disposizione. Ciò significa che se alcune caratteristiche della sostanza per le quali c’è l’obbligo di valutazione (esempio: la pericolosità in ambienti acquatici) non sono disponibili in letteratura, sarà onere di chi registra la sostanza provvedere all’attività di laboratorio necessaria per ottenere i dati mancanti.
La richiesta di REGISTRAZIONE all’Agenzia deve includere:
- FASCICOLO TECNICO, commisurato alla fascia di quantità di sostanza prodotta/importata
- Fra 1 e 10 t/a: informazioni richieste all’All.VII (solo informazioni chimico-fisiche se sostanza è phase-in (ovvero soggetta a regime transitorio) e non è PBT (Persistente-Bioaccumulabile-Tossica), vPvB (molto Persistente molto Bioaccumulabile), CMR (Cancerogena-Mutagena-Reprotossica);
- Fra 10 e 100 t/a: All.VII e VIII;
- Fra 100 e 1000 t/a: All.VII, VIII e proposte di test all. IX;
- Oltre 1000 t/a: All.VII, VIII e proposte di test all. IX e X;
- RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA – CSR, solo per quantità >10 tonn./anno, secondo l’art. 14 e all. I. La CSR documenta la Valutazione della sicurezza Chimica e deve essere effettuata da consulenti tecnici competenti
- PAGAMENTO TARIFFA a norma del titolo IX
Relazione sulla sicurezza chimica (CSR)
La CSR documenta la valutazione della sicurezza chimica che deve essere condotta per le sostanze prodotte/importate in quantità > 10 ton/anno.
La valutazione della sicurezza chimica deve contenere:
- Valutazione dei pericoli per la salute umana
- Valutazione dei pericoli per le prop. fisico-chim.
- Valutazione dei pericoli per l’ambiente
- Valutazione PBT e vPvB
Se la sostanza è classificabile come pericolosa ai sensi della dir.67/548/CEE o se risulta un PBT o un vPvB, va effettuata anche:
- Valutazione dell’esposizione, inclusa la creazione di scenari di esposizione
- Caratterizzazione del rischio
Questa valutazione dell'esposizione è effettuata usando scenari di esposizione per ciascun uso identificato della sostanza.
Uno scenario di esposizione è l’insieme delle condizioni, che descrivono:
- il modo in cui la sostanza (sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati o di articoli) è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita nell’Unione europea e
- il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente.
Esso deve includere le opportune misure di gestione dei rischi e le condizioni operative che, se adeguatamente applicate, garantiscono che i rischi derivanti dagli usi della sostanza siano controllati.
I nuovi fabbricanti/importatori di sostanze devono presentare una “richiesta” all’ECHA per accertare se la sostanza sia già stata registrata.
In caso affermativo, per la nuova registrazione essi avranno:
- il “diritto” di utilizzare i dati relativi alle sostanze registrate in ambito REACh 12 anni prima o più
- gli studi condotti su sostanze registrate negli ultimi 12 anni sono protetti, ma le due parti vengono messe in contatto affinché possano raggiungere un accordo sulla condivisione dei dati, e gli studi sugli animali non potranno essere ripetuti
Si deve ricordare che sia il potenziale dichiarante che il dichiarante precedente sono obbligati a raggiungere un accordo sulla condivisione dei dati che comportino test su animali vertebrati. Nel caso di studi che non comportino test su animali vertebrati, lo stesso obbligo vale per qualsiasi studio richiesto specificamente dal dichiarante potenziale.
Il software messo a disposizione dall’Agenzia (ECHA) per la registrazione è IUCLID-5
Il software IUCLID 5 può essere scaricato dal sito web IUCLID [http://iuclid.eu] da tutte le parti gratuitamente, se usato per fini non commerciali.
IUCLID 5 è stato sviluppato per immettere, salvare e distribuire informazioni sulle proprietà e gli usi delle sostanze.
La struttura di IUCLID 5 consente di estrarre informazioni già incluse nel fascicolo tecnico, p.e. all'interno dei sommari end-point, per creare automaticamente alcune parti della relazione sulla sicurezza chimica.
Il Regolamento REACh prevede, oltre alla valutazione inserita nella relazione sulla sicurezza chimica, altri due tipi di valutazione:
- la valutazione delle proposte di sperimentazione (valutazione effettuata dall’Agenzia);
- la valutazione delle sostanze (valutazione effettuata dagli Stati membri).
La valutazione delle sostanze verrà effettuata secondo un ordine di priorità che terrà conto delle caratteristiche di pericolo delle sostanze, dell’esposizione e del tonnellaggio complessivo. Ciascuna autorità nazionale dovrà redigere un rapporto di valutazione e, se necessario, un progetto di decisione per definire o modificare le misure di riduzione del rischio.
L’Agenzia in cooperazione con le Autorità competenti nazionali possono decidere infatti in merito alle richieste di test aggiuntivi e valutare se le informazioni fornite dall’industrie rispondono alle richieste (valutazione dei fascicoli).
Relativamente a certe sostanze, qualora vi siano motivi di preoccupazione per la salute umana e l’ambiente, nel processo di valutazione si richiede alle imprese di fornire ulteriori informazioni.
Il processo di valutazione può anche giungere alla conclusione che delle azioni sono da intraprendere attraverso la procedura di autorizzazione o di restrizione.
Il sistema di autorizzazione (REACH, Titolo VII) riguarda le sostanze estremamente preoccupanti allo scopo di garantire che i rischi che esse presentano siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide.
Le sostanze estremamente preoccupanti dovranno dapprima essere individuate e inserite in una cosiddetta “lista di sostanze candidate”
(scarica la lista aggiornata al 15.12-2010); successivamente saranno gradualmente inserite nell’allegato XIV del regolamento REACH.
Una volta incluse in questo allegato, non potranno essere immesse sul mercato o usate dopo una certa data (la cosiddetta “data di scadenza”), a meno che la società non abbia ottenuto un’autorizzazione.
Per questo requisito non è prevista una soglia di tonnellaggio.
Le sostanze estremamente preoccupanti comprendono tutte quelle sostanze che sono:
- cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), classificate nella categoria 1 o 2,
- persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri indicati nell'Allegato XIII del Regolamento REACH, e/o
- per le quali sono scientificamente comprovati, caso per caso, effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente pari a quelli descritti sopra, p.es. perturbatori del sistema endocrino
Le richieste di autorizzazione devono essere presentate entro le scadenze stabilite per ciascun uso non esente dall'autorizzazione.
Esse devono contenere, fra le altre cose:
- una relazione sulla sicurezza chimica con l'indicazione dei rischi relativi alle proprietà per le quali la sostanza è stata inserita nel sistema di autorizzazione (a meno che non sia stata già presentata contestualmente alla registrazione)
- un'analisi di possibili sostanze o tecnologie alternative comprese, se del caso, le informazioni sulla ricerca e sullo sviluppo previsti o già in corso per elaborare delle alternative.
L’uso di una sostanza può essere autorizzato anche con restrizioni. Le restrizioni costituiscono la rete di sicurezza del sistema.
Qualsiasi sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati e articoli può essere soggetta ad una ampia restrizioni all’intero della Comunità quando il suo uso presenta rischi inaccettabili per la salute umana e l’ambiente.
Le restrizioni sono decise per l’uso delle sostanze in certi prodotti, l’uso da parte dei consumatori o anche per tutti gli usi (la sostanza viene totalmente vietata).
Torna su