L’emanazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità penale-amministrativa delle imprese in dipendenza della verificazione di taluni reati che gli amministratori o i dipendenti abbiano posto in essere nell'interesse o a vantaggio della società o dell'ente.
Il Decreto sovvertendo il principio "societas delinquere non potest" ha attribuito al giudice penale la competenza a giudicare, in parallelo, la responsabilità della persone fisica a cui è attribuita la commissione del reato e la responsabilità dell’impresa nell’interesse o a vantaggio della quale il reato sarebbe stato commesso.
I reati presupposto che rendono possibile la contestazione della responsabilità penale delle imprese sono tassativamente previsti dalla legge e sono in continuo aumento: tra questi meritano particolare attenzione per la trasversalità d’applicazione e la possibilità non remota di accadimento, i reati colposi in materia di violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le sanzioni applicabili all’impresa sono di natura pecuniaria e interdittiva e possono essere comminate anche in via cautelare oltre che all’esito di una sentenza di condanna.
Il Decreto prevede espressamente ed indica lo strumento d’esenzione da pena attraverso il quale l’impresa può scongiurare il riconoscimento di un sua responsabilità penale – amministrativa e la conseguente applicazione delle pesanti sanzioni correlate: detto strumento salvifico consiste nella volontaria e preventiva adozione da parte dell’impresa di modelli di organizzazione, gestione e controllo realizzati ed efficacemente adottati secondo i criteri dettati dal d.lgs. 231/2001.
Confindustria Toscana Servizi fornisce una serie di servizi a tutte le imprese che volontariamente decidono di dotarsi di modelli organizzativi e gestionali da realizzare nel rispetto dei tassativi requisiti richiesti dal decreto legislativo 231/2001.
Nel dettaglio:
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Nicola Mione