Obblighi degli Utilizzatori a Valle in merito a registrazione delle sostanze e relazioni sulla sicurezza chimica
Gli utenti a valle di sostanze non hanno generalmente obblighi di registrazione, sebbene anche individui o ditte che fabbricano, importano o producono sostanze in articoli possano, in circostanze eccezionali, essere soggetti ai consueti obblighi di registrazione.
Ad ogni modo, per ottenere la informazioni pertinenti, gli utilizzatori a valle hanno il diritto di informare dei propri usi i fornitori, in modo tale che questi ultimi possano inserirli nelle loro valutazioni sulla sicurezza chimica come usi “identificati” o trasmettere la richiesta più a monte della catena d'approvvigionamento. A tal fine, gli utilizzatori a valle forniscono informazioni sufficienti per consentire al proprio fornitore di elaborare uno scenario d'esposizione. Queste informazioni possono essere brevi descrizioni generali di usi, da utilizzare come base minima per identificare gli usi in questione presso il fornitore. Gli utilizzatori a valle possono anche fornire uno scenario d'esposizione che descriva il loro uso al fornitore. Il fabbricante non è obbligato a fornire una sostanza per un uso per il quale non ritiene di poter fornire assistenza.
Gli utilizzatori a valle devono elaborare le proprie relazioni sulla sicurezza chimica (compresi gli scenari d'esposizione) per gli usi che non rientrano nelle condizioni descritte in uno scenario d'esposizione contenuto nelle schede dati di sicurezza loro fornite, nel momento in cui utilizzano almeno 1 tonnellata all'anno della sostanza in questione. Questa prescrizione consente agli utilizzatori a valle di mantenere riservato il loro uso e di non rivelarlo al loro fornitore qualora lo desiderino.
Un utilizzatore a valle deve “notificare” all'Agenzia:
- se usa una sostanza al di fuori delle condizioni descritte nello scenario d'esposizione del fornitore;
- se ritiene (p.es. in base ai risultati di una valutazione sulla sicurezza chimica) che classificazione ed etichettatura della sostanza in questione siano diverse da quelle ricevute dal proprio fornitore;
- entro 3 mesi dalla prima fornitura di sostanze autorizzate.
Informazioni nella catena d'approvvigionamento
Gli utilizzatori a valle devono trasmettere le informazioni su sostanze o preparati pericolosi a valle della catena d'approvvigionamento mediante schede dati di sicurezza (SDS). Essi devono trasmettere le informazioni a monte della catena d'approvvigionamento nel momento in cui ricevono nuove informazioni su proprietà pericolose della sostanza o sulla correttezza delle misure di gestione del rischio indicate nella SDS loro fornita.
REACh sostituirà l'attuale Direttiva sulle schede dati di sicurezza. Gli obblighi relativi alle SDS e le responsabilità degli utilizzatori a valle che formulano preparati e li forniscono ancora più a valle della catena d'approvvigionamento, resteranno in vigore e saranno ampliati dall'obbligo di trasmettere le informazioni derivanti da qualsiasi valutazione sulla sicurezza chimica pertinente (in particolare dagli scenari d'esposizione).
Sostanze soggette ad autorizzazione
Gli utilizzatori a valle possono usare una sostanza per un uso autorizzato, a condizione che ottengano detta sostanza da un'impresa che abbia ricevuto un'autorizzazione per quest'uso e che la usino nel rispetto delle condizioni indicate nell'autorizzazione. Le informazioni sugli usi contemplati dall'autorizzazione e qualsiasi condizione applicabile devono essere messe a disposizione dal fornitore.
In alternativa, gli utilizzatori a valle possono richiedere un' autorizzazione per i propri usi o per quelli dei loro clienti.
Sostanze soggette a restrizione
Gli utilizzatori e i loro clienti devono rispettare le restrizioni elencate nell'Allegato XVII del Regolamento REACh.