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REACh - Il Regolamento “REACh” e sue Finalità

23 Novembre 2010

Il Regolamento REACh

A partire dagli ultimi anni ’90 l’Unione Europea, spinta anche dall’interesse delle multinazionali europee dell’industria chimica che volevano mantenere la leadership a livello mondiale, ha iniziato un processo di riforma della normativa in materia di sostanze chimiche. Questo percorso ha visto il coinvolgimento di molti stati membri per la stesura di un regolamento che unificasse la legislazione esistente e cioè: la Direttiva 67/548 “Sostanze Pericolose”, la Direttiva 76/769 “Restrizione alla commercializzazione e uso di Sostanze e Preparati Pericolosi”, il Regolamento 793/93 “Existing Chemicals”, la Direttiva 99/45 “Preparati Pericolosi”.

Obiettivo principale del REACh è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti (introdotti sul mercato prima del settembre 1981) e nuovi (dopo il settembre 1981.

Il REACh è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

 


 

Finalità del Regolamento REACh

Attraverso il REACh sarà possibile ottenere informazioni più numerose e più complete su:

·         le proprietà pericolose dei prodotti manipolati;

·         i rischi connessi ad un'esposizione;

·         le misure di sicurezza da applicare.

Il Regolamento REACh richiede un adattamento del sistema nazionale al nuovo sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Tra i mutamenti introdotti, quello più rilevante per il sistema industriale riguarda la raccolta delle informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze e l’individuazione di adeguate misure di gestione del rischio.

Al sistema industriale è richiesto un ruolo pro-attivo nella gestione del rischio delle sostanze chimiche. Occorrono quindi una serie di azioni per l’adeguamento dei sistemi organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, oltre che l’acquisizione delle conoscenze e capacità tecniche necessarie per l’attuazione dei compiti previsti.

 

Altri aspetti del Regolamento REACh

Il Regolamento REACh, oltre alla registrazione prevede:

  • la valutazione dei test supplementari proposti dalle imprese e delle sostanze considerate “prioritarie”

  • la “valutazione della sicurezza chimica” e la predisposizione di una relazione sulla sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate/anno

  • l’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione in categoria 1 e 2, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche – PBT -, le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili – vPvB, le sostanze interferenti endocrini – ECD - e le sostanze con proprietà equivalenti a quelle appartenenti ai gruppi indicati)

  • l’adozione di restrizioni per le sostanze e i preparati che presentano determinati pericoli per l’ambiente e la salute umana

  • l’istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche con compiti tecnico-scientifici e di coordinamento

  • la modifica e l’abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di unificare il corpo normativo in materia di sostanze chimiche, eliminando l’attuale distinzione tra “nuove” sostanze e sostanze “esistenti”

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