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REACh - Registrazione delle sostanze ed Esclusioni

23 Novembre 2010
La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze, l’obbligo di presentare all’Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.
Strettamente collegata alla procedura di registrazione, è la valutazione delle sostanze “prioritarie”. A seguito di tale valutazione, effettuata dagli Stati membri, possono essere richieste procedure di autorizzazione o di restrizione qualora si evidenzino rischi per la salute umana e per l’ambiente non adeguatamente controllati.
Le sostanze definite “estremamente preoccupanti” sono inserite in un apposito elenco (allegato XIV al Regolamento) e possono essere immesse sul mercato, per usi specifici e controllati, solo su richiesta delle imprese e se autorizzate dalla Commissione europea.
 
Esclusioni
Certe sostanze sono totalmente escluse dall’applicazione del REACh. Tra queste troviamo:
  1. Le sostanze radioattive che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
  2. Le sostanze che sono assoggettate a solo controllo doganale in vista di una riesportazione, oppure in transito nell’Unione Europea;
  3. Le sostanze intermedie non isolate, ovvero quelle sostanze che si formano durante un processo chimico ma, a causa di trasformazioni successive, non sono presenti tra i prodotti finali del processo chimico stesso.
  4. I rifiuti in base alla definizione di rifiuto presente nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
  5. Tutte le sostanze elencate negli allegati IV e V del Regolamento REACh stesso. Questi allegati contengono anche le sostanze escluse su richiesta dei fabbricanti stessi. Per ottenere l’esclusione i fabbricanti devono sottoporre all’approvazione dell’Agenzia Europea un dossier di valutazione della sostanza

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