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Sostegno all'imprenditoria giovanile

9 Febbraio 2012
Regionale  |  Scadenza: Bando a sportello  |  Tematica: Imprenditoria giovanile

L’apertura della misura è prevista a partire dal 15 dicembre e già attivo il portale www.fiditoscanagiovani.it dove poter reperire la modulistica necessaria alla predisposizione delle domande.

 

Agevolazione: due sono le forme di agevolazione possibili:

  • prestito rimborsabile a tasso zero restituibile in 7 anni;
  • assunzione di partecipazioni di minoranza da parte di ARTEA (per imprese costituite in società di capitali e valide prospettiva di sviluppo e di redditività).

 

Destinatari: piccole medi imprese e cooperative costituite entro 6 mesi precedenti o successivi alla presentazione della domanda o che vogliano espandersi purché costituite non oltre i 5 anni precedenti la domanda il cui titolare non abbia più di 35 anni al momento della costituzione dell’impresa.
Per imprese con più titolari, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci che detengono almeno il 51% del capitale sociale, non deve essere superiore a 35 anni al momento della costituzione della società.

 

Attività agevolate: progetti di investimento con potenziale di sviluppo tecnologico o innovativo.

 

Spese ammissibili: sono ammissibili le tipologie di spesa, sostenute per attività strettamente attinenti al progetto presentato e finanziato per investimenti materiali e immateriali.

 

Rientrano tra gli investimenti materiali ad esempio l’acquisto del diritto di proprietà o del diritto di superficie su terreni e acquisto del diritto di proprietà o rimborso di canoni di leasing finanziario e operativo per immobili; l’acquisto o leasing di macchinari, attrezzature e impianti; l’acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati ad uso produttivo nella misura massima del 30% dell’investimento.

 

Tra gli investimenti immateriali si annoverano ad esempio le spese per la predisposizione del piano di impresa e per la consulenza finanziaria; le spese per la formazione imprenditoriale; marketing operativo e indagini di mercato; consulenze per elaborazione di modelli organizzativi, per l'ottimizzazione della logistica dei processi, consulenze finanziarie e consulenze per l’acquisizione di certificazioni; l’acquisto e produzione di software, licenze, canoni e conoscenze tecniche non brevettate; acquisto e registrazione di marchi e brevetti; affitto dei locali per il primo anno di attività.

 

Per le imprese di nuova costituzione sono ammissibili le spese sostenute dalla data di costituzione dell’impresa.

 

Per le imprese in espansione sono ammissibili le spese sostenute a partire dai sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

 

Entità dell'agevolazione
Il prestito ammonta al 70% dell’investimento ammissibile, la percentuale sale al 75% in caso di registrazione di marchi o brevetti. L’importo è comunque compreso tra € 50.000,00 e, fino al 31 dicembre 2011, € 500.000,00.

 

L’assunzione di partecipazioni di minoranza deve essere finalizzata a finanziare un programma di investimenti previsti dal progetto, riguardare la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione, essere acquisita per un importo non superiore a, fino al 31 dicembre 2011, € 500.000,00.

 

Scadenza e presentazione domande: le domande possono essere presentate in qualsiasi momento (a sportello) utilizzando la modulistica disponibile sul sito di Artea Agenzia regionale di erogazione all’indirizzo: www.artea.toscana.it.

 

Procedure di concessione ed erogazione

La domanda è istruita entro 45 giorni dalla presentazione della stessa. L’agevolazione è erogata al completamento delle pratiche necessarie alla sottoscrizione di una scrittura privata fra beneficiario ed ARTEA nella quale sono contenuti gli obblighi e le modalità di restituzione della somma erogata.
 
Tutti i riferimenti sul sito della Regione Toscana.
Con il Decreto sulle liberalizzazioni, entrato in vigore lo scorso 24 gennaio, nascono le Società semplificate a responsabilità limitata per giovani fino a 35 anni. Si tratta di Srl a tutti gli effetti, ma caratterizzate da diverse semplificazioni, dall'ammontare del capitale sociale (l'importo minimo da versare non dovrà essere inferiore ad 1 euro), alleformalità di costituzione (non servirà il notaio, basterà comunicare telematicamente al registro delle imprese l’apertura della nuova società), facilitando, dunque, chi volesse “fare impresa” e creare da sé il proprio lavoro.
 
Come si legge, infatti, all'articolo 3 del Dl n. 1/2012, viene inserito nel Codice Civile un nuovo articolo, il 2463 bis, che disciplina questa nuova forma societaria.Secondo la nuova norma, la società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e indicare:
  1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
  2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
  4. i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'art. 2463 (ovvero l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti);
  5. luogo e data di sottoscrizione.
Gli amministratori, entro 15 giorni, devono depositare l'atto costitutivo presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti. L'ufficiale del registro ne accerta la sussistenza, quindi procede a iscrivere la società entro 15 giorni; trascorso questo termine, l'iscrizione può anche essere decisa, su richiesta degli amministratori, da parte del giudice del registro.
 
La Srl semplificata resta in vita finché i soci (tutti o l’unico socio) non compiono i 35 anni. In particolare, quando viene meno il requisito di età, può accadere, alternativamente, che:
  • i soci “anziani” vengano esclusi dalla società, con il rimborso della propria quota, favorendo l’entrata di nuova forza lavoro più giovane;
  • gli amministratori convochino l’assemblea per deliberare la trasformazione della Srl semplificata in un’altra società di capitali secondo le norme del Codice Civile;
  • nell’eventualità non fosse possibile assumere altro personale con età inferiore ai 35 anni e non si volesse trasformare la società semplificata in un’altra tipologia, questa si sciolga  (le altre cause di scioglimento restano quelle indicate nell'art. 2484 Cod. Civ.).
 
Agli elementi caratterizzanti la nuova tipologia societaria deve essere dato il massimo della rilevanza anche al'esterno (negli atti, nel sito web, nella corrispondenza).
 
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 1/2012, con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, verrà tipizzato lo statuto standard della società e saranno individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
 

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